Tribunale di Avellino, non luogo a procedere nei confronti degli amministratori della D'Agostino Costruzioni Generali.
Il GUP del Tribunale di Avellino ha pronunciato, all'esito dell'udienza preliminare sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425 c.p.p., nei confronti di Antonella SENSALE e Angelo Antonio D'AGOSTI...
Il GUP del Tribunale di Avellino ha pronunciato, all'esito dell'udienza preliminare sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425 c.p.p., nei confronti di Antonella SENSALE e Angelo Antonio D'AGOSTINO, riconoscendo nei loro confronti la causa di non punibilità della "speciale tenuità del fatto", nonché sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Angelo PANZA, perché il fatto non costituisce reato. La Procura di Avellino aveva chiesto il rinvio a giudizio per gli imputati per il reato di cui dall'art. 10 quater D.lvo 74/2000, con riferimento ad una ipotesi di indebita compensazione di crediti derivanti da un'attività relativa ad un progetto qualificato come di "Ricerca e Sviluppo", in realtà privo dei requisiti richiesti per l'ammissione al predetto beneficio fiscale, nonché, in parte, anche basati su spese mai sostenute. I predetti rispondevano dei fatti in contestazione nella qualità, il PANZA e la GENZALE, di legali rappresentanti, in relazione a periodi temporali diversi, della "D'AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.", ed il D'AGOSTINO quale gestore di fatto della medesima società.
La sentenza emessa dal GUP ha riconosciuto la fondatezza della contestazione elaborata da questo Ufficio, individuando nel D'AGOSTINO il "dominus" ed amministratore di fatto della "D'AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.", ritenendo tuttavia ravvisabile — alla luce dell'integrale avvenuto pagamento del debito tributario successivamente all'accertamento dei fatti da parte dell'Amministrazione Finanziaria — la causa di non punibilità prevista dall'art. 13 co. ter, lett. b) del Divo 74/2000 (introdotto dal D.lvo n. 87/2024), che consente, ai fini della valutazione della "speciale tenuità del fatto" prevista dall'art. 131 bis c.p., di tener conto (anche al di fuori di casi previsi dal comma 1 della medesima norma) della avvenuta estinzione integrale del debito fiscale da parte degli imputati, con conseguente pronuncia di sentenza di proscioglimento degli stessi. Si rappresenta, comunque, che la suindicata sentenza non è definitiva e avverso la stessa è quindi possibile proporre impugnazione. Il comunicato è a firma del Procuratore della Repubblica di Avellino, Domenico Airoma