Comune non prova l'incarico alla Sogert: annullata cartella da oltre 20.000 euro

La Corte di Giustizia Tributaria di Caserta ha accolto il ricorso di un contribuente di Orta di Atella: la società di riscossione non era legittimata a procedere per mancanza di atti di conferimento ufficiali.

A cura di Redazione
08 aprile 2026 11:28
Comune non prova l'incarico alla Sogert: annullata cartella da oltre 20.000 euro -
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Una vittoria legale significativa quella ottenuta recentemente presso la Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria Provinciale) di Caserta, che ha portato all'annullamento totale di una cartella esattoriale emessa dalla Sogert S.p.A. per un importo superiore ai 20.000,00 euro.

Il Caso

La vicenda riguardava la riscossione di tributi locali, nello specifico IMU e TARI, richiesti dalla società di riscossione per conto del Comune di Orta di Atella. Il contribuente, vedendosi recapitare una pretesa economica così ingente, ha deciso di impugnare l'atto affidandosi alla difesa dell'avvocato Fulvia Pisaniello.

La carenza di legittimazione

Il fulcro della decisione risiede in un vizio di forma sostanziale: la difesa del contribuente ha sollevato un'eccezione determinante riguardante il difetto di legittimazione della Sogert S.p.A.

In sede di istruttoria, l'avvocato Pisaniello è riuscita a dimostrare che: non risultava depositato alcun contratto specifico tra l'Ente comunale e la società. Mancavano agli atti determine o delibere di conferimento dell'incarico per la riscossione dei tributi locali in questione.

La Decisione della Corte

I giudici tributari, recependo integralmente le tesi difensive, hanno stabilito che, in assenza di una prova documentale certa del conferimento del potere di riscossione, l'atto emesso deve considerarsi nullo. La Sogert, dunque, ha agito come un soggetto non legittimato, rendendo di fatto illegale l'intera procedura di accertamento e riscossione.

Per il contribuente di Orta di Atella la sentenza segna la fine di un incubo finanziario. Il caso pone inoltre l'accento sulla necessità, per i Comuni e le società di riscossione, di operare nel pieno rispetto delle procedure di affidamento degli incarichi, pena l'inefficacia delle pretese tributarie, a prescindere dalla fondatezza del debito nel merito.

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