Vittoria FLC-CGIL a Benevento: stop al precariato storico del personale ATA
Il Tribunale condanna il Ministero per 15 anni di contratti a termine sul profilo cuoco, riconoscendo il massimo risarcimento.
Presso il Tribunale di Benevento, la FLC-CGIL ha ottenuto un’importante vittoria giudiziaria a tutela dei diritti del personale scolastico precario. La vertenza, promossa per conto di una lavoratrice ATA sannita rimasta per quindici anni legata a contratti a tempo determinato senza stabilizzazione, ha visto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La giudice del Lavoro Cecilia Angela Ilaria Cassinari, con la sentenza numero 874 del 2026, ha sanzionato l’abuso sistematico della reiterazione dei contratti a termine applicato dall'amministrazione centrale per coprire esigenze organiche e strutturali della scuola pubblica.
La vicenda riguarda una lavoratrice inserita fin dal 2017 in cima alla graduatoria permanente per la qualifica di cuoco, inserita nell'Area B dei profili ATA, che ha prestato servizio ininterrotto dall'anno scolastico 2010/2011 all'anno 2025/2026. Nonostante la continuità delle prestazioni presso istituti storici del territorio come l'I.I.S. "Galilei Vetrone" e il Convitto Nazionale "P. Giannone", il Ministero ha preferito continuare a rinnovare contratti annuali senza mai disporre l'assunzione a tempo indeterminato. L'azione giudiziaria guidata dall'avvocato Pasquale Biondi ha dimostrato come tale condotta abbia trasformato esigenze ordinarie e permanenti in un perenne stato di precarietà lavorativa, violando apertamente i diritti fondamentali della dipendente.
Nel ricostruire l'inquadramento giuridico della causa, la magistratura beneventana ha richiamato i capisaldi del diritto dell'Unione Europea e della giurisprudenza costituzionale. Il provvedimento cita la Clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, la celebre sentenza Mascolo della Corte di Giustizia UE e la sentenza numero 187 del 2016 della Corte Costituzionale. Attraverso questi riferimenti, il giudice ha ribadito come la carenza strutturale di personale di ruolo non possa mai giustificare la copertura ordinaria dei posti mediante una reiterazione illegittima di supplenze, priva di limiti temporali certi e di ragioni obiettive.
Di straordinario valore risulta anche il principio secondo cui la sopravvenuta immissione in ruolo della dipendente in un profilo professionale differente e inferiore non cancella l'illecito ministeriale. A differenza di quanto previsto per il personale docente, per i lavoratori ATA non sono stati predisposti piani straordinari di stabilizzazione, rendendo la tutela risarcitoria l'unico strumento effettivo e dissuasivo contro l'abuso. In applicazione dei parametri della Cassazione e del novellato articolo 36 del Decreto Legislativo 165 del 2001, il Tribunale ha condannato il Ministero al pagamento di quattordici mensilità di risarcimento, oltre a interessi, rivalutazione e spese di lite.