Cervinara. Ordinanza tutela igiene e prevenzione incendi

Il Sindaco su Istruttoria eseguita dal Comando Polizia Locale, considerato che il fenomeno degli incendi è sovente provocato dall’uso indiscriminato e scorretto del fuoco per la ripulitura di argini,...

28 giugno 2024 12:30
Cervinara. Ordinanza tutela igiene e prevenzione incendi -
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Il Sindaco su Istruttoria eseguita dal Comando Polizia Locale, considerato che il fenomeno degli incendi è sovente provocato dall’uso indiscriminato e scorretto del fuoco per la ripulitura di argini, campi, fossati e calanchi allo scopo di liberare gli stessi dalla vegetazione spontanea ;

Dato atto che le condizioni metereologiche e climatiche dal mese di giugno vedono
temperature elevate costituenti condizioni ad alto rischio per l’innesco e la
propagazione degli incendi boschivi ;

RICHIAMA I DIVIETI

vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi valevole dal
15 GIUGN0 2024 al 15 OTTOBRE 2024 :

 DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo
di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione
 DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli
incolti
 DIVIETO di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di
100 m da essi, nonché nei pascoli
 DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli:

  • usare motori o fornelli che producano faville o brace;
  • usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  • far brillare mine;
  • fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque
    pericolo
    mediato o immediato di incendio come, ad esempio:
     gettare fiammiferi o sigarette accese;
     sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate
    fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali
    nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
     DIVIETO di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o
    mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme
    libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle
    superfici boscate e pascoli.

O R D I N A

1) Disposizioni per i privati ;

ai proprietari dei terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che, per patto
contrattuale, siano a qualsiasi titolo conduttori o fruenti degli stessi, per la tutela
dell’igiene, della salute pubblica, al fine di evitare rischi di incendio con conseguente
aggravio e pregiudizievole pericolo per l’incolumità delle persone e dei beni
territorialmente esistenti, e per non creare turbative e pericolo alla circolazione
stradale, di procedere, a propria cura e spese, agli interventi di pulizia di seguito
elencati:
 Nelle aree private (terreni, giardini, cortili ecc) taglio dell’erba e della
vegetazione in genere, rimozione dei residui di sfalcio e rifiuti vari, avendo
cura di rimuovere ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo
per l’incolumità e l’igiene pubblica; estirpazione di sterpaglie e cespugli anche
lungo tutto il fronte degli stabili, se trattasi di fabbricati, e lungo i relativi muri
di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza, al fine di garantire il decoro e la
salubrità del centro abitato e degli edifici;
 Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante con
rimozione dei residui di sfalcio, nonché dei rifiuti vari, nelle aree private site
nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree prospicenti o che
aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità
e della fruizione delle stesse;
 Taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle aree
pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
 Il divieto di lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di
macchine e materiale di qualsiasi natura ammucchiato o affastellato, che possa
immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del
terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie o infiltrarsi nel
sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo, e che possa
divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti
dell’uomo;
 Al fine di garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, gli interventi
di cui ai punti precedenti dovranno essere effettuati ogni qualvolta sia
necessario.

2) Gestione dei terreni incolti e al riposo e divieto di bruciatura della vegetazione
spontanea
Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in
stato di abbandono o a riposo, di realizzare fasce protettive o precese prive di residui
di vegetazione – di larghezza non inferiore a 5 metri - lungo tutto il perimetro del
proprio fondo, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo,
possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
3) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive dei campi coltivati e divieti di
abbruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e
foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare
perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva
arata sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante
di almeno metri cinque e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi
alle aree circostanti e/o confinanti.
4) Aree boscate
Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della
gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la
ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con
piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e
cespugliati. Sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore
dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la
pianificazione forestale regionale.
Sanzioni

La mancata osservanza dei divieti e degli obblighi sopraelencati, comporterà
l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente,
nonché l’applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui
agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p.. Ogni altra violazione relativa alla mancata
esecuzione degli interventi di prevenzione - per cui non sia già prevista una specifica
sanzione - è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un
massimo di 500 euro.

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