Cervinara. Ordinanza tutela igiene e prevenzione incendi
Il Sindaco su Istruttoria eseguita dal Comando Polizia Locale, considerato che il fenomeno degli incendi è sovente provocato dall’uso indiscriminato e scorretto del fuoco per la ripulitura di argini,...
Il Sindaco su Istruttoria eseguita dal Comando Polizia Locale, considerato che il fenomeno degli incendi è sovente provocato dall’uso indiscriminato e scorretto del fuoco per la ripulitura di argini, campi, fossati e calanchi allo scopo di liberare gli stessi dalla vegetazione spontanea ;
Dato atto che le condizioni metereologiche e climatiche dal mese di giugno vedono
temperature elevate costituenti condizioni ad alto rischio per l’innesco e la
propagazione degli incendi boschivi ;
RICHIAMA I DIVIETI
vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi valevole dal
15 GIUGN0 2024 al 15 OTTOBRE 2024 :
DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo
di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione
DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli
incolti
DIVIETO di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di
100 m da essi, nonché nei pascoli
DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli:
- usare motori o fornelli che producano faville o brace;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- far brillare mine;
- fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque
pericolo
mediato o immediato di incendio come, ad esempio:
gettare fiammiferi o sigarette accese;
sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate
fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali
nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
DIVIETO di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o
mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme
libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle
superfici boscate e pascoli.
O R D I N A
1) Disposizioni per i privati ;
ai proprietari dei terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che, per patto
contrattuale, siano a qualsiasi titolo conduttori o fruenti degli stessi, per la tutela
dell’igiene, della salute pubblica, al fine di evitare rischi di incendio con conseguente
aggravio e pregiudizievole pericolo per l’incolumità delle persone e dei beni
territorialmente esistenti, e per non creare turbative e pericolo alla circolazione
stradale, di procedere, a propria cura e spese, agli interventi di pulizia di seguito
elencati:
Nelle aree private (terreni, giardini, cortili ecc) taglio dell’erba e della
vegetazione in genere, rimozione dei residui di sfalcio e rifiuti vari, avendo
cura di rimuovere ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo
per l’incolumità e l’igiene pubblica; estirpazione di sterpaglie e cespugli anche
lungo tutto il fronte degli stabili, se trattasi di fabbricati, e lungo i relativi muri
di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza, al fine di garantire il decoro e la
salubrità del centro abitato e degli edifici;
Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante con
rimozione dei residui di sfalcio, nonché dei rifiuti vari, nelle aree private site
nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree prospicenti o che
aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità
e della fruizione delle stesse;
Taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle aree
pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
Il divieto di lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di
macchine e materiale di qualsiasi natura ammucchiato o affastellato, che possa
immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del
terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie o infiltrarsi nel
sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo, e che possa
divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti
dell’uomo;
Al fine di garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, gli interventi
di cui ai punti precedenti dovranno essere effettuati ogni qualvolta sia
necessario.
2) Gestione dei terreni incolti e al riposo e divieto di bruciatura della vegetazione
spontanea
Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in
stato di abbandono o a riposo, di realizzare fasce protettive o precese prive di residui
di vegetazione – di larghezza non inferiore a 5 metri - lungo tutto il perimetro del
proprio fondo, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo,
possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
3) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive dei campi coltivati e divieti di
abbruciatura delle stoppie e dei residui vegetali
Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e
foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare
perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva
arata sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante
di almeno metri cinque e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi
alle aree circostanti e/o confinanti.
4) Aree boscate
Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della
gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la
ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con
piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e
cespugliati. Sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore
dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la
pianificazione forestale regionale.
Sanzioni
La mancata osservanza dei divieti e degli obblighi sopraelencati, comporterà
l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente,
nonché l’applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui
agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p.. Ogni altra violazione relativa alla mancata
esecuzione degli interventi di prevenzione - per cui non sia già prevista una specifica
sanzione - è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un
massimo di 500 euro.