41 enne di Moiano assolto in appello: era incapace al momento dei reati contestati
La Corte d’Appello di Napoli accoglie la tesi difensiva dell’Avv. Giovanna Coppola: esclusa l’imputabilità e revocata la misura di sicurezza
D.P., classe 1985, originario di Moiano, è stato assolto dalla Corte d’Appello di Napoli per non imputabilità, dopo che una perizia disposta dai giudici ha accertato la sua totale incapacità di intendere e di volere esclusivamente al momento della commissione dei fatti contestati.
L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari nel marzo 2024, era imputato per una serie di episodi di rapina aggravata e tentata rapina, furto e lesioni, commessi tra Airola e Montesarchio.
In primo grado, il Tribunale Collegiale di Benevento lo aveva condannato alla pena di quattro anni di reclusione, disponendo anche una misura di sicurezza della durata di un anno, da eseguire successivamente alla pena detentiva.
La vicenda ha avuto un esito diverso in appello dopo la nuova nomina dell’Avv. Giovanna Coppola, che ha impostato la strategia difensiva sulla questione della capacità dell’imputato al momento della commissione dei fatti.
La difesa ha depositato una consulenza medico-legale di parte, finalizzata a dimostrare l’incapacità totale dell’imputato, circoscritta esclusivamente al momento in cui i reati erano stati commessi.
La Corte d’Appello di Napoli, presieduta dal dott. Vargas, ha accolto le istanze della difesa e ha disposto un ulteriore approfondimento peritale, nominando quale proprio consulente il dott. Scarallo.
Anche il consulente nominato dalla Corte è giunto alla conclusione che l’imputato fosse totalmente incapace al momento dei fatti, confermando tuttavia la sua capacità di stare in giudizio e, soprattutto, escludendo la sua pericolosità sociale.
Sulla base degli accertamenti effettuati, la Corte d’Appello ha quindi pronunciato sentenza di assoluzione per non imputabilità.
Contestualmente è stata revocata anche la misura di sicurezza della durata di un anno che, secondo la precedente pronuncia, avrebbe dovuto essere eseguita dopo l’espiazione della pena.
La decisione ribadisce così la distinzione, centrale sul piano giuridico, tra la capacità dell’imputato di partecipare consapevolmente al processo e la sua capacità di intendere e di volere al momento della commissione dei fatti contestati.