Cervinara. Tangredi: costruite notizie denigratorie nei confronti della mia persona.

«Non può quindi ritenersi sia stato provato un doloso occultamento del danno, pertanto l’eccezione di prescrizione formulata dell’appellante va accolta.»

05 ottobre 2026 12:52
Cervinara. Tangredi: costruite notizie denigratorie nei confronti della mia persona. -
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In un manifesto apparso in città in data 4 ottobre 2026, una parte della minoranza amministrativa del Comune di Cervinara, mistificando la verità storica dei fatti attraverso un’interpretazione erronea e strumentale,- valicando la critica politica - ha costruito notizie denigratorie nei confronti della mia persona, nella qualità di Sindaco.

A tutela della verità, si precisa che, come molti altri Sindaci e Consiglieri, sono stato consigliere della Provincia di Avellino dal 31 maggio 2009 al 12 febbraio 2013, percependo, per tale incarico, un gettone di presenza, come tutti gli altri consiglieri, per un importo complessivo lordo di euro 34.621,53.

Tutti i consiglieri interessati hanno dovuto restituire quanto percepito, in quanto il D.L. 78/2010, che prevedeva un divieto di cumulo esclusivamente per le indennità di funzione, successivamente, a distanza di circa quindici anni, è stato interpretato dalla giurisprudenza nel senso che anche il gettone di presenza dovesse essere parificato a un’indennità di funzione.

In precedenza, infatti, il gettone di presenza era ritenuto un semplice rimborso spese.

Per quanto riguarda, invece, l’attività svolta dal sottoscritto nel periodo compreso tra il 9 maggio 2011 e il 2015, quale componente del Comitato direttivo dell’ASI di Avellino, la pretesa di restituzione di quanto percepito è stata rigettata dal Giudice contabile, in quanto ampiamente prescritta, per assenza di dolo. E d’altronde non poteva essere diversamente.

Si ricorda, inoltre, che anche in questo caso la questione ha riguardato tutti gli amministratori delle ASI di Avellino e, più in generale, delle ASI a livello nazionale, dal 2010, i quali sono stati tutti esclusi da responsabilità erariale e hanno continuato a percepire le relative indennità fino ad oggi, ritenute legittime dalla Corte dei Conti.

Infatti, l’appello, sul punto, è stato accolto senza che venisse riconosciuto alcun dolo. Invero, la Sentenza n. 104/2026 della Corte dei Conti, alle pagine 27-28, riporta quanto segue:

«Non può quindi ritenersi sia stato provato un doloso occultamento del danno, pertanto l’eccezione di prescrizione formulata dell’appellante va accolta.»

Alla luce di quanto sopra, appare evidente come la vicenda non possa essere strumentalmente rappresentata in maniera diversa da quella risultante dagli atti e dalle decisioni della magistratura contabile.

In conclusione, verificherò con il mio legale di fiducia le azioni più opportune da intraprendere per difendere la mia onorabilità, l’immagine e la dignità , nonchè il prestigio del ruolo istituzionale che ricopro.

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